Un’agenzia immobiliare, S.r.l., con amministratore unico munito di patentino, a causa di una contestazione e di una successiva udienza sfavorevole, è costretta a fallire, non avendo i mezzi per pagare il contenzioso perso, l’amministratore unico non subisce la sospensione del patentino. Infatti nel caso di perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste dall’art. 2, c.3, L. n. 39/1989, è prevista la cancellazione dall’apposita sezione del registro delle imprese, ma non la sospensione. Tra tali requisiti figura il non essere falliti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione civile (art. 2, c. 3, lettera f, L. 39/1989). L’agente cancellato peraltro può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta meno la causa che ne aveva determinato la cancellazione (artt. 19 e 20 del relativo decreto ministeriale). Si precisa tuttavia che in caso di società di capitali, è questa che fallisce, non il legale rappresentante. Si ritiene pertanto che egli possa autonomamente svolgere l’attività di mediazione, purché in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.