La Corte d’appello dell’Aquila ha stabilito che, con la sentenza n. 2060 del 16 dicembre 2019, le fotografie del presunto amante ritratto a dorso nudo sul letto della moglie, non mostrando atteggiamenti di intimità, non possono provare la sussistenza di una relazione extraconiugale.

La Corte qui, oltre a confermare quanto stabilito nel giudizio di primo grado, si conforma e ribadisce l’orientamento generale in tema di addebito che riconosce rilevanza al tradimento solo quando lo stesso sia stato provato e sia stato determinante nella crisi tra i coniugi.

Questo genere di foto e di contenuti pubblicati sui social network e che sono ormai di uso comune per gli utenti degli stessi, assumono rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione, solo quando ciò leda la dignità e l’onore dell’altro coniuge.

Negli ultimi anni, infatti, il diritto al risarcimento da tradimento è stato notevolmente ridimensionato a seguito del riconoscimento della fallibilità e della non indissolubilità del vincolo coniugale.

Un’opinione questa condivisa da numerose pronunce dei giudici di merito che hanno negato il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c. laddove non si dimostri che la sofferenza cagionata al coniuge tradito provochi nello stesso uno stato emotivo tale da incidere sulla sua salute o dignità personale.